Il Rup deve applicare la rotazione anche quando le imprese appaiano separate ma fanno capo allo stesso gruppo imprenditoriale. Questo è quanto ha precisato il Tar Toscana sez. II in una recente pronuncia del 6 maggio scorso n. 552/2020 nella quale ha precisato che è il rup che deve accertare l’esistenza del comune centro di imputazione giuridica. L’applicazione del predetto principio di rotazione “non può essere aggirata” mediante ricorso ad affidamenti o inviti disposti “ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici” ma neppure estesa fino a ricomprendere situazioni che non sono nella stessa ascrivibili.