“La solitudine del RUP : tra Codice dei Contratti, linee guida e il dm 49/2018 sulla esecuzione del contratto” Avv. Francesca Petullà

Abstract. Lo scorso è stato adottato il D.M. che avrebbe dovuto recare la disciplina per la gestione del contratto in materia di appalti. (Su linkedin e Facebook, pagina Kibernetes formazione, trova già il post con le foto) Il Decreto, pur avendo una forma articolata secondo i canoni propri di un Regolamento Governativo, ci lascia, invece, sorpresi perché in realtà è una Linea guida vestita da Regolamento. Tant’è vero che la titolazione del Decreto reca approvazione della Linea Guida, ciò in quanto nel testo dell’art. 110 del Codice degli Appalti cd. D.lgs. n. 50/2016 , si prevedeva proprio questo. Dalla prima lettura del Decreto, si è rimasti un po disincantati perché, in buona sostanza, si è ripresa la disciplina del D.P.R. n. 207/2010 che proprio il Decreto abroga. Sgombrato il campo da ipocrisie, non si riesce a comprendere le affermazioni enfatiche di alcuni addetti ai lavori che hanno incensato il testo come una svolta, come il testo della semplificazione e dello snellimento. In realtà, tutti gli addetti ai lavori, potranno rilevare che vi è un salto nel passato quando usavamo prima il capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici e, poi, la norma Merloni, cioè quando tutto doveva esser dedotto in contratto e, quindi, nel capitolato.
Sommario: 1.Premessa. La genesi e la struttura del decreto; 1.1.La direzione dei lavori: la scelta del dl, incompatibilità e conflitto di interesse; 2.Il rapporto con altre figure nella gestione del contratto: dalla consegna alla ultimazione, passando per varianti e sinistri; (segue). Il controllo sul subappaltatore, chi presta requisiti e rating di impresa; (segue). Le varianti “l’incompiuta”, sinistri e chiusura del cantiere; Gli atti contabili: scompare la riservata del dl perché la disciplina delle riserve non c’é?; Conclusione.

1.Premessa. La genesi e la struttura del decreto
Con il D.m. 7 marzo 2018, n. 49, il Governo dà attuazione alla delega contenuta agli articoli 101, 107, 109 e 110 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dedicati alla esecuzione del contratto. Dopo otto anni, va in soffitta il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 rimasto in vigore nelle more di attuazione del predetto D.m. n. 49/2018 (ex art. 217).¹

Ovviamente, restano ancora in vigore le disposizioni della parte II del D.P.R. dedicate alla qualificazione delle imprese, la cui nuova normativa non è ancora stata adottata (ex art. 84).
Il D.m. n. 49/2018 ha avuto una fase di attuazione piuttosto travagliata perché il Consiglio di Stato con due diversi interventi ha cassato alcune scelte, prima fra tutte di non adottare un Decreto Ministeriale in senso stretto, ma di “approvare” la Linea Guida con la quale ANAC, in virtù del potere conferito, ha proposto il testo del Decreto.²
Il Decreto è distinto in due parti e, come al solito, la parte dedicata ai lavori occupa la maggioranza degli articoli, a scapito di forniture e servizi. Come al solito, i lavori dettano la linea della impostazione e le forniture ed i servizi si massificano. Come al solito, il RUP è l’artefice del procedimento, ma mentre nei lavori “collabora”³ con le altre figure professionali – DL, coordinatore e collaudatore – nelle forniture e i servizi, la scelta operata nel precedente Codice è riconfermata, cioè il RUP coincide con il D.L. e con il verificatore. Salvo alcuni casi derogatori, nei lavori, la regola è che il RUP è un tecnico individuato e nominato all’interno della stazione appaltante, secondo quanto chiarito nella Linea Guida n. 3/2016 (4), mentre il D.L. viene individuato secondo quanto indicato all’art. 111. Il Consiglio di Stato aveva chiesto un coordinamento delle disposizioni, ma a quanto risulta, non vi è stato un momento di sintesi tra le diverse fonti.
1.1.La direzione dei lavori: la scelta del dl, incompatibilità e conflitto di interesse.
La direzione dei lavori viene affidata da un dipendente della stazione appaltante – nell’ordine – ad altre P.A., al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con gara, secondo quanto fissato all’art. 157 (5) e secondo quanto prescritto all’art. 31 co. 8. Mancano, pertanto, le disposizioni sui requisiti del D.L. e, quindi, dovranno possedere i requisiti dell’art. 80 e – indipendentemente dalla natura del contratto ex art. 24 co. 5 – dovranno essere inseriti in appositi albi e possedere i requisiti speciali di cui al D.m. 2 dicembre 2016, n. 263 (6). Lo stesso dicasi con riferimento alla “incompatibilità” che nella bozza di D.m. voleva che il D.L. sino a collaudo non potesse accettare l’incarico dall’esecutore, incompatibilità che ricade nella applicazione dell’art. 42 e dell’art. 53 co. 16-ter. (7)

2.Il rapporto con altre figure nella gestione del contratto: dalla consegna alla ultimazione, passando per varianti e sinistri
Inedita la norma che vede nel D.L. colui che riceve dal RUP “disposizioni di servizio”, “atti mediante i quali il RUP impartisce indicazioni al D.L. e al coordinatore per l’esecuzione”, con cui il RUP detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguire nella esecuzione –quando non fissato nel contratto – e stabilisce in relazione alla importanza degli stessi la periodicità con cui il D.L. è tenuto a presentare rapporto sulle attività del cantiere. Al di là della impostazione “terminologica” sia del Codice che del D.m., si riconferma che il D.L. opera in autonomia nel proprio controllo tecnico, amministrativo e contabile; la stessa autonomia che, in sede ministeriale, viene riconosciuta al coordinatore.
Resta fermo, poi, in capo al D.L. l’ordine di servizio nei confronti della impresa esecutrice, poi comunicato al RUP e annotato sul libro giornale con sintetica motivazione, fatta salva la possibilità di inserire riserve. Ed ecco la seconda novità: dove e come si inseriscono le riserve? Manca nel D.m. una norma specifica e, pertanto, sarà il contratto a definire “tempi e modi di inserzione delle riserve”. (8)
Altra novità è la mancanza di una norma ad hoc sui compiti del D.L. che dovranno ricostruire attraverso l’elencazione dell’art. 101 co. 2 del Codice, dell’art. 3 del D.m. e via via in diverse altre disposizioni del D.m.(9).
Da qui la necessità della singola stazione appaltante di adottare un atto interno, ovvero di inserire in capitolato una specifica previsione. Sulle riserve, in particolar modo, ritornano in più disposizioni senza che se ne preveda la modalità di esplicazione: dalla consegna parziale, alla consegna tardiva, alla sospensione, ipotesi in cui si prevede la firma con riserva nei rispettivi verbali sino alle annotazioni nel libro giornale. Poi, le contestazioni dell’esecutore, unitamente alle deduzioni del D.L., saranno riportate nel registro di contabilità (art. 14 co. 1 lett. c) e riproposte nel conto finale (art. 14 co. 1 lett. e). Ovviamente, manca la norma su cosa deve fare il D.L. dinanzi alle riserve; in altri termini, manca l’art. 190 co. 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale si precisa che il D.L. è responsabile per le somme che, a causa di tale negligenza, l’Amministrazione deve riconoscere all’appaltatore.
(segue). Il controllo sul subappaltatore, chi presta requisiti e rating di impresa.
Ulteriore novità si rinviene nel fatto che il D.L. deve collaborare con il RUP per il controllo sulla esecuzione del subappaltatore e di colui che presta i requisiti tecnici in avvalimento. In tal frangente, occorre ricordare che i comportamenti delle imprese esecutrici rilevano ai fini del cd. rating e, quindi, il RUP e il D.L. assumeranno un ruolo importante ai fini della valutazione e dei relativi giudizi. Dunque, dopo il loro ruolo con riferimento ai fatti rilevanti ai fini delle segnalazioni al casellario informatico, assumeranno un ruolo rilevante anche in sede di rating, di cui già nella Linea Guida in consultazioni.
(segue). Le varianti “l’incompiuta”, sinistri e chiusura del cantiere.
Attesa la disciplina delle varianti, o meglio, delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, per le quali il D.L. deve collaborare con il RUP. In realtà, manca nel testo una definizione puntuale delle fattispecie ricadenti nel caso di “cause imprevedibili”. Il D.L. propone al RUP le varianti, ne indica la motivazione in apposita relazione, restandone responsabile. Si attendeva un miglior dettaglio auspicato dagli addetti ai lavori che assieme alla connotazione della ipotesi di cui al co. 2 dell’art. 106, hanno rilevato l’ampiezza oggettiva della disposizione che non riproduce le disposizioni precedenti. Quindi, sarà il RUP, facendo riferimento alla giurisprudenza precedentemente formatasi, a dover caso per caso ricavare dalle singole fattispecie, soprattutto ispirandosi alle casistiche dei lavori aggiuntivi e delle relative perizie suppletive.
Novità, invece, è la previsione che vede tornare in capo al D.L. la facoltà di introdurre “varianti” che non vengono considerate tali, cioè le cd. modifiche di dettaglio non comportanti aumento di spesa o diminuzione, comunicandole preventivamente al RUP. Altra novità rispetto all’art. 106, ma non certo novità nel regime previgente, è la previsione dell’art. 8 u.c. relativo alle cd. varianti migliorative in diminuzione. Il procedimento autorizzatorio, poi, è il medesimo della previgente normativa.
Con riferimento, poi, alla gestione dei sinistri del cantiere, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore che sarà chiamato a rispondere per aver contribuito a cagionare danni, ovvero a non aver contenuto i danni conseguenti ad eventi di forza maggiore. È stato rafforzato questo principio, eliminando rispetto alla disciplina precedente, che l’appaltatore possa eseguire i ripristini ad eccezione delle parti ancora oggetto di accertamento.
Infine, venendo alle operazioni che devono essere poste in essere alla chiusura del cantiere, si ripropone la disciplina del certificato di ultimazione (art. 12) ed il collaudo che, però, non è disciplinato in senso compiuto perché oggetto di altro D.m. nel MIT.
Gli atti contabili: scompare la riservata del dl perché la disciplina delle riserve non c’é?
Il controllo, poi, vede una disciplina specifica all’art. 13 e dedicato al controllo contabile e agli atti contabili, da sempre caratterizzanti l’esecuzione dei lavori. Fermi i verbali ed i diversi registri, si ribadisce quanto già riferito in premessa, circa la mancanza della disciplina delle riserve, manca la loro definizione, mancano gli elementi formali e sostanziali necessari ai fini della definizione del procedimento di accordo bonario. Pertanto nel capitolato dovrà esser dettata la disciplina specifica. Ultimata la fase esecutiva, sottoscritto il conto finale, il RUP entro 60 giorni, deve redigere una relazione finale riservata nella quale esprime un parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore, per le quali non vi è stato accordo bonario o transazione.

Conclusione
E ben chiaro che la disciplina del decreto presenta alcune conferme rispetto alla normativa precedente. Tanto che non si comprende per quale ragione sia stato abrogato il d.p.r. 207720101. Certo è un forte richiamo al passato quando all’epoca della Legge Merloni e relativa riforma, tutta la gestione del contratto veniva inserita nei capitolati.
Forse ci toccherà ricercarli.


¹Dal 30 maggio gli affidamenti vedranno l’applicazione di queste disposizioni.
² Consiglio di Stato, Commissione speciale, Parere  12 febbraio 2018, n. 360. Consiglio di Stato, Commissione speciale, Parere 19 ottobre 2016 n. 2282.
³A seguito dell’approvazione del correttivo Appalti D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Anac ha ritenuto di dover aggiornare alcune Linee Guida e le ha sottoposte a consultazione pubblica.
Tra le Linee Guida aggiornate, c’è la Linea Guida n. 3, recante: “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Il recente intervento correttivo ha apportato, in tema di disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP (art. 31 D.lgs. 50/2016), poche ma significative modifiche. In particolare, la Linea Guida in esame,  nel delineare i compiti del RUP per i lavori in fase di esecuzione, stabilisce che “Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del  direttore  dei lavori, sovraintende  a tutte le attività finalizzate  alla realizzazione degli interventi  affidati, assicurando che le stesse  siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e  salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.
(4) Linea Guida ANAC n. 3. Nomina del responsabile del procedimento: 2.1 Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. 2.3. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, ne’ dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonchè in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione. 2.4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del Codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante e’ data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.
(5) Bando-tipo n. 3 – Schema di disciplinare di gara per l’affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’Anac evidenzia che il disciplinare si conforma al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) e si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1. 
Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, si sofferma unicamente sui punti salienti della disciplina dei servizi di ingegneria e architettura e illustra le scelte di campo effettuate su aspetti che attengono alle specifiche clausole. Il Disciplinare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice. Si rileva che – ai sensi dell’art. 157, comma 2 – al di sopra di € 100.000,00 si applicano le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice. Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Allegato 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l’offerta tecnica (Allegato 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.
(6) In  attuazione  dell’articolo  24, commi 2 e  5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito  codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei  servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attivita’ prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi  che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b)essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo  albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
(7) Art. 42 D.lgs. 50/2016: 1) Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici; 2) Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62; 3) Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico; 4) Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici; 5) La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. Art. 53 co. 16-ter D.lgs. 165/2001: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
(8) Art. 9 D.m. 49/2018: 1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni  su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista  dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto; Art. 5 D.m. 49/2018 co. 9. Il direttore dei lavori  provvede alla consegna parziale  dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori  da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita’ delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita’  delle aree e degli immobili, l’esecutore e’ tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita’ di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei  lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di  indisponibilita’ si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge e’ quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto  dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi’, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali; co.14.  Nei  casi previsti  dai commi 12 e 13, ove l’istanza dell’esecutore  non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal  ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente  alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo  di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai  commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta  all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, e’ inoltrata a pena di decadenza  entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo e’ formulata  a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita’. Art. 14 D.m. 49/2018 co.1 lett. a) I  diversi  documenti  contabili, predisposti  e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli  ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere  firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l’ordine, il modo e l’attivita’ con  cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l’attrezzatura tecnica  impiegata per l’esecuzione dei lavori; 4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentata dalle rispettive fatture quietanzate, nonche’  quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai  lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita’ che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od  aggiunte ai prezzi;
(9) Si pensi all’art. 1 co. 1 lett. f) sul controllo del “cronoprogramma” dell’impresa.