Con la sentenza della SEZ. III, 18 MAGGIO 2021, n. 3847 il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla censura dell’appellante che assumeva la violazione del principio della immutabilità del seggio di gara, si è espresso sulla questione – oggetto in passato di dibattito giurisprudenziale – della sostituibilità o meno dei membri della Commissione giudicatrice e degli effetti che tale sostituzione comporta sulle operazioni valutative già espletate.
Il Collegio, attestandosi sull’orientamento già espresso (Cons. St., Sez. III, 6 agosto 2018, n. 4830) afferma che “non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni”; aggiungendo – ai fini che rilevavano nel caso di specie – che la sostituzione in itinere di un membro non comporta l’integrale travolgimento delle operazioni valutative svolte dalla Commissione, “ben potendo il nuovo componente fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali.”