Questo il principio affermato dal Tar toscana in una recente sentenza della sez. I del 31 dicembre scorso la n. 1703, assolutamente criticabile e inquietante per il futuro delle procedure di scelta del contraente.
La telematica è uno strumento di trasmissione e solo questo è: non integra il procedimento e il suo perfezionarsi.
Secondo il TAR “ Indipendentemente dalla problematica relativa all’applicabilità alle gare in forma telematica dell’obbligo di apertura in seduta pubblica delle offerte (che in questa sede non rileva, visto che la previsione dell’art. 10.2 del disciplinare di gara prevede espressamente l’apertura delle offerte in seduta pubblica), la Sezione ha già rilevato in sede cautelare la sostanziale irrilevanza del fatto che le offerte siano state praticamente conosciute dal rappresentante del R.T.I. controinteressato sette giorni prima della seduta di formazione della graduatoria (..); trattandosi di gara svolta con modalità telematiche, deve, infatti, ritenersi senza possibilità di smentita (ed infatti, parte ricorrente non propone alcuna argomentazione in proposito) che <<l’integrità delle buste contenti le offerte, seppur aperte, era garantita dal sistema>> (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 13 giugno 2018 n. 320).”.