La vendita della farmacia comunale è libera

Interessante sentenza del TAR Lombardia, Brescia sez. I, 4 febbraio 2022 n. 99 in ordine alla vendita di una farmacia comunale. Ai sensi dell’art. 34 c. 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 (convertito nella L. n. 221/2012) dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. Quindi il Collegio conclude che non è più necessaria alcuna procedura aperta “ Peraltro, il c.25 dello stesso articolo precisa che “I commi da 20 a 22 non si applicano (…) alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. (…)”. Ne consegue che nel caso di specie, la procedura aperta indetta dal Comune per l’affidamento in concessione, per un periodo di trentacinque anni, della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, concernendo l’affidamento della gestione di una farmacia comunale, non era subordinata alla previa redazione della relazione in questione.”

Pubblicato il 04/02/2022