L’affidamento diretto fonte di danno erariale

Affidare all’esterno l’elaborazione del piano della prevenzione della corruzione è fonte di danno erariale. Lo afferma la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza 269/2018. L’articolo 1, comma 8 di quella legge 190/2012 prevede che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. . La scelta di avvalersi di una società esterna per la mappatura dei rischi dell’ente, pertanto, è illecita e foriera di danno all’erario perché fatta in violazione del dato legislativo. Quanto affermato dal convenuto, ossia che la mappatura del rischio sarebbe un elemento preliminare alla redazione del piano, non è risultata convincente, a giudizio della Corte, perché l’analisi dei rischi è un aspetto fondamentale del piano di prevenzione della corruzione. I giudici contabili non escludono in via di principio che una parte della mappatura dei rischi possa essere oggetto di affidamento a terzi: ma ciò può avvenire quando la struttura di cui devono essere valutati i rischi sia molto complessa o particolarmente grande, ad esempio in termini di estensione territoriale o perché interessata da processi di notevole complessità. Nel caso, infine, la Corte ha escluso anche che una consulenza di questo tipo potesse arricchire l’ente. Non è stato quindi possibile per il collegio considerare i vantaggi avuti dall’ente per un’eventuale riduzione dell’addebito, mentre è stato calcolato con precisione il danno erariale pari alle somme erogate alla società come corrispettivo della consulenza irregolare.

 

All’indomani dell’adozione del Codice dei contratti, l’intervento dell’ANAC nella linee guida n. 4 ha riportato l’attenzione di tutti sulla necessità di assicurare la rotazione negli inviti e negli affidamenti nell’ambito dei contratti sottosoglia, soprattutto se affidati con il sistema della procedura negoziata. Questo ha fatto sì che si creasse allarme in relazione al corretto uso della rotazione tanto che nel correttivo il legislatore è nuovamente intervenuto affermando la valenza primaria della rotazione.
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