Il Tar Toscana, Sez. II, 19/01/2021, n. 77, ribadisce come le misure di self cleaning adottate dall’impresa valgano esclusivamente per il futuro. E precisa che “ Mentre, non appare censurabile l’omessa valutazione da parte della stazione appaltante delle misure di self cleaning (ex art. 80 commi 7 e 8 del codice dei contratti) adottate dal Consorzio in corso di gara nei confronti delle consorziate e dei soggetti coinvolti nel procedimento penale.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, risponde a logica, prima che alla normativa vigente in materia di appalto, che le misure di self cleaning abbiano effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo; solo dopo l’adozione delle stesse la stazione appaltante può, infatti, essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali. Per ogni offerta precedente le misure di self cleaning, dunque, l’apprezzamento di inaffidabilità è comunque giustificato, anche se avviene quando le misure sono già state prese. Infatti, la stazione appaltante valuta l’affidabilità dell’operatore qual si presentava al momento dell’offerta, e per l’offerta che ha presentato, dovendo anzitutto cautelarsi da comportamenti scorretti che incidono sulla procedura ad evidenzia pubblica (in termini Cons. Stato, V, 6 aprile 2020, n. 2260).”