Il Tar Puglia Bari con sentenza del 4 febbraio n. 175/2020 ha affermato che le ragioni di emergenza giustificano il ricorso al criterio del prezzo più basso. Si legge “ In siffatto quadro, l’opzione per il metodo di scelta del contraente con offerta al massimo ribasso era invero consustanziale alla stessa urgenza di provvedere, non potendo ricorrere alla procedura più complessa dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che avrebbe invece comportato la necessità di predisporre atti di gara più elaborati e di nominare una commissione giudicatrice, con la conseguente dilatazione dei tempi, generando l’interruzione o la sospensione della continuità del servizio.”