Lo ha deciso il Tar del Lazio, Roma, Sez. I Quater, con sentenza del 18 giugno 2021, n.7300, nella quale si legge “L’articolo 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici prevede le tassative cause di esclusione di un’impresa in forma societaria per vicende penali a carico di soggetti determinati che rivestono cariche amministrative, di rappresentanza, di direzione tecnica o che dispongono di poteri di controllo. Nel caso concreto, il dipendente destinatario della misura cautelare non risulta, pacificamente, titolare di alcuna delle predette cariche, per cui le vicende penali che lo hanno interessato non possono essere rilevanti nei confronti della società. Nello stesso senso, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 80, le vicende penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della valutazione dell’affidabilità dell’impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui non sussiste la omessa dichiarazione censurata dalla ricorrente principale”