Lo ha definito il Tar del Lazio sez. I nella sentenza del 25 febbraio 2021 n. 2318 nella quale si è chiesto di valutare la legittimità della iscrizione al casellario sez. B di Anac per due distinte penali di importi risibili a carico di un appaltatore aggiudicatario di una convenzione Consip. La sentenza si segnala per l’errore in cui è caduta Anac nell’applicazione della normativa in quanto la Convenzione era del 2015 e quindi ad essa non poteva esser applicata la normativa del nuovo codice anche con riferimento ai poteri Anac. Pertanto la iscrizione poteva conseguire solo ad un aspecifica valutazione di Anac sulla utilità della iscrizione secondo la normativa previgente e non secondo la Linea guida n. 6 .
Si legge nella sentenza “Si può così notare che anche nel caso in esame (come in quello di cui si è detto) la motivazione dell’annotazione (v. sopra, par. 2) risulta “inconferente ed elusiva degli specifici obblighi motivazionali in caso di adozione del provvedimento di iscrizione nel Casellario informatico”, non essendo state approfondite le “ragioni di utilità della notizia segnalata dalla stazione appaltante alla luce delle circostanze allegate dall’operatore in sede procedimentale” (basti dire che i vari temi posti dalla ricorrente sono stati “risolti” dall’Autorità mediante la sola precisazione che l’annotazione “non comporta l’automatica esclusione dalle gare pubbliche”).”