Sembrerebbe di si stando alle due recenti sentenze intervenute di recente e precisamente il Consigio di Stato sez III del 10 gennaio 2243 e il Tar Liguria 10 aprile 2019 n.160
Il D.lgs. 50/2016 indica all’articolo 45 i raggruppamenti temporanei tra i soggetti che possono rendersi affidatari di contratti pubblici. Il successivo articolo 48 si limita a definire le caratteristiche delle tre tipologie di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto). Dalla combinazione di queste due norme si può dunque ricavare che l’istituto del raggruppamento temporaneo non può essere escluso dalle gare, ma non vi è alcun obbligo di ammetterlo in tutte le diverse forme previste dallo stesso legislatore, che si limita a descriverle senza alcuna previsione cogente in merito alla loro partecipazione generalizzata alle gare.
La normativa comunitaria sembra offrire una conferma in questo senso. L’articolo 19 della Direttiva UE 2014/24 legittima la partecipazione alle gare dei raggruppamenti, che quindi non può essere preclusa in via generalizzata. Quanto alle forme in cui questa partecipazione può avvenire, se è vero che la norma vieta agli enti appaltanti di richiedere una forma giuridica specifica, è altrettanto vero gli stessi sono autorizzati a specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti devono ottemperare ai requisiti di qualificazione, purché ne diano adeguata motivazione. Quest’ultima previsione sembra possa essere interpretata nel senso di consentire agli enti appaltanti di limitare le modalità di partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei in relazione al possesso dei requisiti di qualificazione. Ipotesi che appre applicabile anche alle diverse tipologie di raggruppamento temporaneo previste dall’ordinamento nazionale.
Sembra quindi potersi affermare che l’insieme delle norme nazionali e comunitarie consentono agli enti appaltanti di limitare la partecipazione alle gare solo ad alcune delle diverse tipologie di raggruppamento temporaneo.
Questa conclusione appare anche quella che meglio risponde alle esigenze dei singoli enti appaltanti, consentendo agli stessi di scegliere quale tipologia di raggruppamento ammettere in relazione alle caratteristiche specifiche dell’appalto oggetto di affidamento, tenuto conto della necessità di assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni.