Sempre più complicato il percorso accidentato della manifestazione di interesse per l’avvio di una procedura ex art. 3 . Anac con deliberazione del 18 settembre n. 827 ha bocciato la scelta di invitare coloro che per primi avessero fatto pervenire la propria manifestazione, prassi finora mai contestata, perché non in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti. Si legge nel testo della deliberazione che “ La pubblicità, ove si decida di rendere nota la procedura mediante un avviso di manifestazione di interesse, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali operatori interessati all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’appalto. Tale obiettivo risulta sostanzialmente vanificato dall’utilizzo del criterio cronologico dell’ordine di arrivo delle candidature, quale metodo di selezione per gli operatori da invitare.” Tutto vero peccato che la soglia da 0 a 40.000,00 euro vede affidamenti anche per poche migliaia di euro, affidamenti per i quali si impone una procedura elefantiaca..