Lo ha statuito il TAR Emilia Romagna Bologna in una sentenza del 10 settembre 2020 n. 559 riguardante il piano parcheggi del comune di Rimini ove si precisa che : Nel merito, invece, risultano condivisibili al Collegio le difese assente dal Comune in replica alla tesi esposta da parte ricorrente nell’atto introduttivo, non ravvisandosi nel caso in esame i presupposti per l’invocata tutela risarcitoria ex art. 1337 c.c., tenuto in particolare conto della tipologia di procedura in esame, rappresentata dal c.d. Project Financing che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ha natura tipicamente discrezionale, potendo sempre l’Amministrazione, anche dopo aver dichiarato di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, decidere di non dar corso all’ulteriore fase della procedura per l’affidamento della concessione, se non più rispondente agli obiettivi inizialmente posti dall’Ente”