Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza della sez. VI del 21 febbraio 2022 n. 1234”Ai fini dell’affidamento dei servizi di natura intellettuale la documentazione di gara non deve contenere la così detta clausola sociale, in virtù dell’esplicita esclusione contenuta nell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016. I servizi di natura intellettuale si caratterizzano per lo svolgimento di prestazioni professionali in via prevalentemente personale, finalizzate all’ideazione di soluzioni o elaborazioni di pareri, preponderanti rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”