Contrasti sugli incarichi a titolo gratuito delle pubbliche amministrazioni.
Il Tar di Catanzaro annulla con sentenza n. 1507/2018 un incarico di progettazione gratuito del Comune, che prevedeva solo un rimborso spese, comunque di 250 mila euro.
Il contrasto sorge in quanto esistono norme a favore di una retribuzione proporzionata al lavoro autonomo. In particolare si evidenzia, la legge 22 maggio 2017, n. 81 (sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, job act), gli articoli 9 e 12 hanno affermato il diritto all’equo compenso del professionista, limitando gli abusi di dipendenza. Inoltre, anche la legge 4 dicembre 2017 n. 172, impone il principio dell’equo compenso per le prestazioni dei professionisti.
Queste norme, anche se successive alla decisione del Tar, inducono tutte verso l’obbligo di retribuzione, in contrasto al principio posto dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 4614/2017, aveva ritenuto possibile, incarichi gratuiti quando il professionista può ottenere vantaggi curricolari e di immagine, tali da garantire, sia pure indirettamente, utilità simili ad un equo compenso.
Recentemente si sono verificati casi analoghi con la vicenda urbanistica del nuovo stadio della Roma, nella quale è stata affidata una consulenza pressocché gratuita ad un dirigente di un’azienda di servizi. Inoltre, il Tar di Reggio Calabria ha annullato l’esito di una gara ospedaliera per fornire 6mila litri di latte per neonati, aggiudicata a soli 120 euro. In questo caso sussistevano perplessità sul rispetto della concorrenza, e dalla gratuità sono stati danneggiati non solo i professionisti ma anche le imprese.
Anche sui minimi contributivi sono emersi contrasti tra Anac e Tar Lazio. Il tariffario per i commissari di gara esterni ed estratti a sorte, prevede un minimo di 3000 euro. Gli enti però non hanno risorse per pagare questi compensi e hanno ottenuto con sentenza Tar Lazio 4710/2018 una sospensione dei minimi del tariffario Anac.