Non comporta esclusione automatica dalla gara la mancata dichiarazione del reato di bancarotta fraudolenza

Costituisce dichiarazione reticente, e quindi incompleta, ma non falsa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f bis, d.lgs. n. 50 del 2016, l’omessa indicazione di aver riportato una condanna per bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 c.p.; la bancarotta fraudolenta non rientra, infatti nel reato di frode – annoverato dalla stazione appaltante nel documento di gara unico europeo come condanna da indicare se riportata – secondo un interpretazione necessariamente non estensiva stante il principio di tassatività delle cause di esclusione valevole in subiecta materia . Lo ha statuito il Tar per l’Emilia Romagna sez. Bologna in una recente sentenza del 8 marzo 2021 n. 208 nella quale si rappresenta che il DGUE deve esser necessariamente affiancato da dichiarazioni sostitutive perché non copre l’intera gamma di reati che rilevano ai fini di una partecipazione.