Non è riconducibile nella nozione di documento falso, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f – bis) del Codice, il documento proveniente da un terzo, che sia soltanto disconosciuto da quest’ultimo quanto alla provenienza o al contenuto.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, 08.01.2021, n. 281 in un caso in cui il documento falso era un preventivo presentato in sede di giustificativi dell’offerta anomala. Mnetre il Tar Campania aveva infatti annullato l’aggiudicazione affermando il principio secondo cui l’esclusione per falsa dichiarazione scatta anche se la dichiarazione provenga da un terzo ( in questo caso l’aggiudicataria in fase di verifica di anomalia aveva presentato un preventivo poi disconosciuto dal fornitore) . Il Consiglio di Stato, in appello,  dando applicaizone alla Adunanza Plenaria 28 agosto 2020, n. 16 e si esprime sull’inquadramento o meno del caso in esame nella fattispecie normativa dell’art. 80, comma 5, lett. f bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 afferma che il documento del terzo non può esser considerato come documneto utili al fine della fattispecie del falso reso in gara..