Lo ha deciso la Corte di Cassazione sez. civile I nella ordinanza n. n.5996/2022 precisando che l’accordo con il ministero deve esser seguito da un accordo con il dirigente scolastico nel quale dedurre le spese aggiuntive all’ Istituto scolastico . Stante l’ autonomia del dirigente scolastico sulle spese a carico della sua gestione, la mancanza della sottoscrizione del contratto conduce alla nullità del negozio giuridico, travolgendo le maggiori spese reclamate dalla società.