Non può esser sostituito il progettista designato che ha perso i requisiti

Lo ha definito il Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia del 27 luglio 2021 n. 5563 “La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha da tempo affermato al riguardo che il progettista “indicato”, benché soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, debba nondimeno soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l’esclusione del concorrente che lo abbia designato (inter multis, Cons. Stato, V, 21 agosto 2020, n. 5164; 15 marzo 2016, n. 1031; 13 febbraio 2013, n. 857; VI, 18 gennaio 2012, n. 178; V, 20 ottobre 2010, n. 7581).
Si è in particolare posto in risalto che “il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 [d.lgs. n. 163 del 2006] grava su tutti gli operatori economici che partecipino a qualunque titolo a procedure di evidenza pubblica, anche a prescindere da qualsiasi prescrizione della lex specialis e anche sui progettisti designati ai sensi dell’articolo 53, comma 3 del codice dei contratti pubblici” (Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2638).
In termini generali, appaiono invero consistenti i profili differenziali che la fattispecie presenta rispetto a quella dall’avvalimento – per cui è prevista la sostituzione dell’ausiliaria ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 – connotato dalla mera prestazione di requisiti da parte dell’ausiliaria, e, di norma, dal non coinvolgimento della stessa né in relazione ai contenuti dell’offerta, né nell’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, n. 1701 del 2021, cit.; V, 26 aprile 2021, n. 3374).
Lo stesso è a dirsi per il subappalto (per cui pure si ammette la sostituzione ai sensi dell’art. 105, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016), afferente essenzialmente alla sola fase esecutiva di una parte della prestazione.”