Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza del 29 maggio scorso n. 3606 è intervenuto in una controversia singolare nella quale ha deciso che la violazione della legge speciale di gara che consiste in un’offerta finanziariamente migliorativa non produce l’esclusione (automatica) dall’appalto. Nel caso di specie, il concorrente in una gara per la gestione dei parcheggi migliorava le previsioni di capitolato offrendo un pagamento anticipato sui canoni di concessione. Invocando l principio civilistico (articolo 1184 del codice civile) secondo cui l’apposizione di un termine (e quindi anche la rateizzazione) si presume effettuata nell’interesse del debitore, i giudici amministrativi hanno statuito l’illegittimità dell’esclusione dalla gara atteso che la violazione pur perpetrata ha comportato un’offerta migliorativa a vantaggio esclusivo della stazione appaltante.