Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V in una recente sentenza del 19 giugno scorso n. 4190, nella quale si ricorda che l’art.1 comma 510, della legge n. 208 del 2015, relativo alla deroga dell’obbligo di aderire alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA ovvero dalle centrali di committenza regionali, può trovare applicazione qualora la stazione appaltante riesca a dimostrare in termini oggettivi la mancanza di caratteristiche essenziali, in considerazione degli specifici bisogni dell’Ente.
Tale circostanza non risulta fondata se collegata al mantenimento della stabilità occupazionale del personale già impiegato presso la stazione appaltante attesa la presenza nella convenzione quadro della cd “clausola sociale” ex art.50 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo cui “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”