Non si può svincolare la cauzione definitiva se i subappaltatore non sono stati pagati

Inedita sentenza del Tribunale Civile di Roma (Sezione II, Sentenza 8 aprile 2021 n.5944) ove si è riconosciuta la responsabilità risarcitoria a carico della stazione appaltante che ha svincolato la cauzione definitiva a fronte di crediti vantati dal subappaltatore. Si legge “la colposa lesione del diritto di credito del terzo subappaltatore)”, individuando quale danno per il subappaltatore l’incauto «svincolo della cauzione di cui all’art.113d.l.gs.163/06» a garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali (in questo caso parzialmente inadempiute per mancato pagamento del subappaltatore).