La scelta del Comune di non revocare la gara è stata legittima. Lo ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V del 1 marzo 2021 n.1700 fa chiarezza su contenzioso sorto sull’ affidamento da parte dei Comuni di servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione dei tributi locali, fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di revoca degli appalti. Si legge “ In assenza di una specifica disciplina transitoria, l’oggetto diretto” del “contratto” di appalto è la gestione delle attività di supporto all’accertamento e alla riscossione delle imposte comunali e delle altre entrate. La singola imposta (IMU) che ha cambiato quadro normativo di riferimento rappresenta invece “l’oggetto mediato” della “prestazione” e quindi la sopravvenienza normativa ha comportato solo una diversa formulazione del contratto e, sulla base di un approccio sostanzialistico – in applicazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa- non giustifica la revoca dell’affidamento.” Secondo i giudici , “preliminare ad ogni altra è la considerazione che il provvedimento di revoca è sempre esito di una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837; III, 29 novembre 2016, n. 5026), anche nel caso di ius superveniens che comporti una modifica del quadro normativo esistente al momento di adozione del provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237). Tala sopravvenienza normativa, tuttavia, può essere considerata giusta ragione di revoca del provvedimento solo a condizione che, in conseguenza del nuovo assetto normativo, non sia più possibile conservare gli effetti del provvedimento ovvero anche perché non sia più conveniente o opportuna la decisione assunta, e, dunque, per una rivalutazione dell’interesse pubblico originario.