Anac interviene a seguito di esposto su una problematica che sta vedendo crescere la giurisprudenza, consolidando un principio su cui i giudici amministrativi hanno spesso utilizzato facendo richiamo al passato quando le offerte venivano recapitate con il servizio postale. Con la delibera n.537/2018 afferma che il rischio del recapito qualunque sia il mezzo utilizzato a tal fine è sempre a carico del partecipante; quindi anche nelle gare telematiche, il cattivo funzionamento della rete, i blackout, e quanto generalmente siamo abituati a subire dai nostri sistemi telematici è a carico del partecipante né più né meno del mancato recapito per disservizio postale, sciopero ecc.: la connessione Internet non adeguata per la pesantezza del file è ascrivibile a fatto e colpa del partecipante, anche se, come nel caso di specie, il partecipante ha scoperto il dimensionamento del file a seguito della risposta ricevuta in ritardo da un call center. E’ onere del partecipante attivarsi «in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta».
Del resto sinora la giurisprudenza ha riconosciuto che soltanto nel caso di «malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio)». può affermarsi la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. III, 3luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4 del 29 luglio 2014)».