Lo ha deciso il TAR Lazio Roma sez. III 2/2/2022 n. 1255 che nel rinviare alla giurisprudenza formatesi precisa che caso per caso è la stazione appaltante che dve verificare il comportamento anticoncorrenziale . Si legge testualmente “Si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa , l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, hanno affermato che la partecipazione alle gare da parte di imprese riunite in raggruppamenti temporanei sovrabbondanti non è vietata in via generale dall’ordinamento, venendo in rilievo il favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare da parte di soggetti riuniti, a prescindere dalla forma giuridica prescelta per l’aggregazione. Quindi, ad essere vietato non è, ex se, il sovradimensionamento del RTI, ma solo l’utilizzo di tale strumento giuridico per finalità anticoncorrenziali.”