Lo ha deciso il TAR Lazio Roma sez. III nella sentenza del 26/1/2022 n. 886 nella quale si da atto che pur nella sua assoluta sinteticità ( mancata suddivisione in lotti per accelerare i tempi di esecuzione ) è legittima . Si legge : Sebbene la normativa sovranazionale e la disciplina interna di recepimento esprimano un chiaro favor verso la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali degli appalti pubblici, è altrettanto assodato come tale suddivisione non rappresenti una scelta obbligata per la Stazione Appaltante.”