La scelta tra l’uno e l’altro criterio è sostanzialmente effettuata dalla legge, che mantiene fermo il rapporto regola/eccezione tra offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. Lo ha stabilito il Tar della toscana sez. III in una interessante sentenza del 29 giugno 2020 n. 825, nella qule si precisa che L’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, al comma 6, rimette alla stazione appaltante di stabilire criteri di aggiudicazione dell’offerta che siano pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, aggiungendo che l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Il successivo comma 10-bis, introdotto dal “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, precisa quindi che la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, è tenuta a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e a individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. La norma fissa altresì per il punteggio attribuibile all’offerta economica il tetto massimo del trenta per cento.
(..) È noto che la fissazione delle regole di gara ad opera della stazione appaltante, ivi compresa l’enucleazione dei criteri di valutazione e l’attribuzione dei relativi valori ponderali, costituisce il frutto di scelte connotate da ampia discrezionalità, le quali possono essere sindacate purché ne emerga la manifesta irragionevolezza o incongruità, o un difetto di trasparenza tale da impedire la formulazione dell’offerta (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; id., 18 giugno 2018, n. 3737; id., 7 agosto 2017, n. 3916). È altresì noto che l’assetto originario del d.lgs. n. 50/2016 esprimeva una decisa preferenza per l’impiego del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del massimo ribasso, in conformità alle prescrizioni dettate dalla legge-delega n. 11/2016 sulla base delle raccomandazioni del legislatore europeo, trasfuse nell’art. 67 della Direttiva 2014/24/UE. E benché tale preferenza possa dirsi sensibilmente attenuata per effetto delle modifiche apportate al testo dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 dal “correttivo” del 2017 e, in ultimo, dal d.l. n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019 (che per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie hanno condotto alla equiordinazione dei due criteri), per i contratti sopra-soglia la scelta tra l’uno e l’altro criterio è sostanzialmente effettuata dalla legge, che mantiene fermo il rapporto regola/eccezione tra offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso.”