Può chiedersi una procedura aperto invece che un affidamento diretto?

La recente sentenza del TAR Marche, Sez. I, del 13 marzo 2020, n. 187   statuisce che  è legittima la scelta del  RUP  in sede di avviso pubblico a manifestare interesse  di escludere l’uscente  e non integra affatto. Il giudice si ferma soprattutto riferendosi alle precisazioni anche fornite dall’ANAC con le Linee guida n. 4 rileva che applicando i principi voluti dal legislatore – ovvero l’obbligo di evitare la “rendita di posizione” – “è indubbio che” per “il fatto che parte ricorrente abbia beneficiato di precedenti affidamenti” debba ritenersi “legittima la scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente alla selezione”. Ed ancora nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all’invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, TAR Lazio Roma, sez. II, 3 giugno 2019, n. 7062, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524)”. Ogni scelta differente deve trovare adeguata motivazione “né il precedente gestore può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara”..