Può esser affidato incarico di progettazione in assenza di finanziamento per l’opera

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 32 (convertito dalla legge n. 55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”. Lo ha deciso in un parere la Corde dei conti Lombardia in un recente parere dello scorso 3 dicembre 2021 n.270