La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche, con la sentenza 28/2018 è tornata sulla tematica degli incentivi delle funzioni tecniche nei contratti del codice degli appalti e ribadisce che presupposto necessario e ineludibile per procedere all’accantonamento di risorse finanziarie nell’apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa adozione di apposito regolamento, sia la presenza di una “gara”. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive ANAC, o il regolamento dell’ente siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.