Se la pa ritarda ad escutere non può più pretendere nulla

Lo ha statuito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 25 gennaio 2022 n. 513 nella accogliendo il ricorso dell’impresa precisa che “ La funzione della cauzione provvisoria è quella di garantire la serietà dell’offerta, senza che però l’impresa si impegni a pagare la relativa somma direttamente nei confronti della stazione appaltante ma una volta prestata doverosamente e regolarmente la garanzia, da parte dell’offerente, la tardiva escussione di questa, ad opera della stazione appaltante, esclude che questi resti obbligato in proprio, non operando la solidarietà tra fideiussore e debitore principale di modo che questi resti comunque obbligato per un debito proprio corrispondente all’importo della cauzione.”