Lo ha statuito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 25 gennaio 2022 n. 513 nella accogliendo il ricorso dell’impresa precisa che “ La funzione della cauzione provvisoria è quella di garantire la serietà dell’offerta, senza che però l’impresa si impegni a pagare la relativa somma direttamente nei confronti della stazione appaltante ma una volta prestata doverosamente e regolarmente la garanzia, da parte dell’offerente, la tardiva escussione di questa, ad opera della stazione appaltante, esclude che questi resti obbligato in proprio, non operando la solidarietà tra fideiussore e debitore principale di modo che questi resti comunque obbligato per un debito proprio corrispondente all’importo della cauzione.”