Il rapporto tra un’amministrazione pubblica e un professionista può essere a titolo gratuito, se la consulenza ha regole molto flessibili e dà porta arricchimento professionale. Questo è quanto ha stabilità il Tar del lazio con sentenza del 30 settembre 2019 n. 11411. Il Tar evidenzia anzitutto che l’avviso aveva ad oggetto una consulenza eventuale e occasionale che, proprio per tale condizione di fondo, non poteva qualificarsi come contratto di lavoro autonomo, né come servizio. La gratuità dell’incarico è pertanto legittima anche perché non vi è alcun divieto in tal senso nel ns ordinamento. Si precisa pure che non trova neppure applicazione la disciplina dell’equo compenso non si applica, proprio perché il compenso non c’è. Nulla impedisce al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro. Secondo i giudici” Il professionista può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae. Tale miglioramento professionale riguarda peraltro sia i giovani professionisti, sia i soggetti con maggiore esperienza.”