Lo ha stabilito il TAR Sicilia – Catania sez. I nella sentenza del 22 febbraio 2022 n.526 nella quale si precisa che : ”Il certificato di corretta esecuzione è necessario, ai fini della prova del requisito di capacità tecnica, solo in relazione ai lavori, mentre nessun atto di “approvazione finale” è richiesto per i servizi, per i quali è sufficiente la mera indicazione degli stessi e dei relativi importi, destinatari e date. In particolare, sarebbe giusto tale ultimo elemento ad indurre a ritenere come il Codice degli appalti, ai fini della spendibilità dei servizi quale requisito di capacità tecnica, abbia attribuito rilevanza esclusiva allo svolgimento della prestazione professionale (ovviamente adeguatamente documentato) senza che il servizio di progettazione/ ingegneria/ architettura riceva anche “formale approvazione” (si richiamano in proposito: Cons. giust. amm., Sicilia, 8 febbraio 2021, n. 91; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 dicembre 2021, n. 12506). Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza formatosi sull’abrogato art. 263 d.P.R. 207/2010 (il cui testo è stato riprodotto nel disciplinare in discussione), nel caso di servizi di progettazione resi in favore di un’amministrazione pubblica, deve ritenersi sufficiente la mera attestazione della p.a. committente “che offre garanzie di certificazione anche in assenza della concreta attuazione del progetto” (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 195; Id., 22 maggio 2015, n. 2567 e giurisprudenza ivi richiamata; TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 gennaio 2016, n. 109).”