Sospensione dell’esecuzione di opera pubblica ex art. 5, d.l. n. 76 del 2020

L’art. 5, d.l. n. 76 del 2020, che disciplina la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica sino al 31 dicembre 2021 si applica ai soli appalti sopra soglia comunitaria e ai provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori, disposti dalla stazione appaltante per autonoma determinazione, e non si estende ai provvedimenti cautelari del giudice né alle sospensioni di lavori disposte dalla stazione appaltante in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; il comma 6 del citato art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Lo ha deciso il Cga, nella sentenza  14 novembre 2020, n. 795