Parere MIT del 15 ottobre 2020 n. 757
QUESITO
A seguito dell’entrata in vigore della conversione in legge del c.d. Decreto semplificazioni , quali sono precisamente i limiti di importo e le corrette procedure per l’affidamento dei servizi in oggetto ? Fino ad euro 75.000 + IVA affidamento diretto, da euro 75.000+ IVA ad euro 100.000 + IVA procedura negoziata con 5 OE e criterio del prezzo più basso mentre sopra gli euro 100.000 + IVA e fino alla soglia comunitaria procedura negoziata con 5 O E ma con criterio O EPV ?
RISPOSTA
Preliminarmente, preme precisare che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 all’art. 1 deroga espressamente sia all’art. 36 comma che all’art. 157 comma 2 del Codice degli appalti che disciplina gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. In relazione a tali affidamenti, pertanto, secondo la novella:
- a)fino a 75.000 euro si procederà mediante affidamento diretto;
- b)fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
5 operatori ove esistenti (infatti, l’art. 1, comma 2, lett., b della legge n. 120/2020 prescrive tale procedura per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e “fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”).
Quanto al criterio da utilizzare per i servizi in argomento, le SA utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un’ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione.
Per importi al di sotto della predetta soglia, le SA potranno invece nell’ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni – qualitative ed economiche – poste a fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto.
Quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria al di sopra dei 75.000 euro, dovrà essere utilizzato il criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l’art. 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall’art. 95, comma 3 del Codice. Si ricorda che la richiamata norma, tra le ipotesi in cui è obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/ prezzo, annovera espressamente i servizi di architettura e ingegneria.