Nel caos normativo sul subappalto, il Tar Lazio sez. III ter in una recente sentenza dello scorso 8 febbraio n. 1575, ha precisato che “non si può disapplicare il codice consentendo subaffidamenti al 100% sotto i 5,4 milioni”. La gara in questione è di Invitalia e nel bando si prevedeva un subappalto al 100%. Ricostruzione illegittima, anche per la direttiva comunitaria per gli appalti soprasoglia ove si dispone chiaramente che l’esecuzione dell’appalto spetta all’aggiudicatario e nel capitolato la stazione appaltante deve indicare le parti subappaltabili. In base a questa clausola, l’impresa vincitrice dell’appalto – priva dei requisiti di qualificazione nella categoria specialistica aveva potuto dichiarare la volontà di subaffidare il 100% di questo tipo di lavorazioni, risultando aggiudicataria della commessa. Per i giudici, infatti, «la norma comunitaria di cui la stazione appaltante ha disposto l’applicazione in luogo di quella interna (ad oggi non abrogata)», cioè la direttiva Ue che non prevede limiti ai subaffidamenti al contrario di del codice appalti, « non può tuttavia applicazione alla procedura di gara, poiché la prevalenza della prima sulla seconda ne presuppone l’applicabilità alla fattispecie concreta realizzandosi, in caso contrario, una violazione della legge nazionale vigente»