Il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto in tema di clausola sociale con una sentenza della sez. III dello scorso 25 maggio n. 3138, nella quale si afferma che “E’ noto che la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato presso il gestore uscente, è imposta, nella formulazione dei bandi di gara, dall’art. 50 del vigente codice dei contratti pubblici “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera…”. In altri termini la clausola deve essere accettata dal subentrante, pena l’esclusione dalla gara, ma al contempo si dovrà altresì verificare l’applicazione concreta della stessa, poiché resta salva la possibilità di quest’ultimo di armonizzare l’indiscriminato dovere di assorbimento del personale dell’impresa uscente con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con l’organizzazione del lavoro propria del subentrante (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato Sez. III, n. 5 maggio 2017, n.2078). La sentenza interviene in un caso particolarmente delicato in quanto purtroppo nella compagine lavorativa dell’imprenditore si sono riscontrati alcuni lavoratori aventi collegamenti di vario genere con la malavita mafiosa. Il giudice, in proposito, da atto che al di là dell’obbligo giuridico di assorbimento armonizzato con la propria struttura all’imprenditore non può esser richiesto e imposto un obbligo di controllo personale, e giudizio, altrettanto personale, sull’esistenza e influenza delle parentele dell’assumendo, sulle sue frequentazioni, o sulle indagini non ancora giunte ad un rinvio a giudizio (evento a seguito del quale la notizia è evincibile dal certificato dei carichi penali pendenti), e soprattutto, non è esigibile che questi si sottragga agli obblighi assunzionali per ragioni soggettive (e non oggettive) in assenza di previsioni di legge che vietino l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto, o comunque di informazioni qualificate, in quanto provenienti dalla Prefettura o dagli organi di Polizia, che rendano verosimile la sussistenza del rischio che l’assumendo possa essere un “cavallo di Troia” delle associazioni mafiose o anche semplicemente un soggetto “controindicato” ai fini antimafia, avuto riguardo al tipo di attività e al luogo di svolgimento della stessa.”
Sulla tassatività della clausola sociale di recente occorre anche ricordare l’intervento di ANAC nei Bandi Tipo pubblicati e nelle recenti linee guida mandate in consultazione.
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