Il cattivo funzionamneto della piattaforma telematica deve esser certificato dal gestore del sistema

Interessante la pronuncia del TAR Puglia sez. I  del 10 giugno 2020 n. 835 che con propria pronuncia interviene su una problematica ricorrente in un momneto qule questo in cui il massiccio ricorso ai sistemi informatici ci ha fatto comprendere che la telelmatica ci obbliga a metterci in fila. I malfunzionamenti della rete rischiano di esser posti a carico del concorrente se la stazione appaltante non conferma e certifica il cattivo funzionamenteo della stessa, perché sentenziano i giudici non è possibile far ricorso al soccorso istruttorio.

I giudici precisano “La partecipazione ad una gara telematica (nella specie RDO MEPA) richiede da parte degli operatori economici un’adeguata capacità nel saper correttamente utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione. In particolare, la difficoltà nel poter caricare in piattaforma i documenti amministrativi richiesti dalla lex specialis (la lettera di invito firmata digitalmente per accettazione; la domanda di partecipazione alla gara; la garanzia fideiussoria; la comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’ANAC) per mancanza degli appositi campi non può soltanto essere dichiarata da un concorrente essendo necessario fornire evidenza formale della stessa ad es. con la produzione in giudizio di un avviso di malfunzionamento o il rilascio di una certificazione fornita dal gestore dell’infrastruttura informatica che attesti detto malfunzionamento, in rigorosa applicazione di noti e quieti principi in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c.. In assenza di simili riscontri, non vi sono elementi per distinguere – in via di pura ipotesi – l’eventuale inadeguatezza del personale della società ricorrente nel presentare la domanda di partecipazione, dal caso di un effettivo malfunzionamento informatico con effetto “bloccante” sulle concrete possibilità di presentare domanda di partecipazione.
La mancanza di elementi sul malfunzionamento del Portale Mepa unitamente alla circostanza che tale difficoltà non è stata riscontrata dagli altri operatori partecipanti, non consentono di poter ritenere valido l’invio della documentazione amministrativa tramite un link di Google Drive fornito dal ricorrente rappresentando un vero e proprio ripiego rispetto alle modalità di presentazione della domanda previste nella lex specialis di gara. Dolersi del fatto che vi siano stati incomprensioni e difficoltà tecniche nell’utilizzo di questa forma succedanea di trasmissione della documentazione alla Stazione Appaltante resta una problematica imputabile a chi non ha potuto o saputo avvalersi delle procedure previste dalla piattaforma M.E.P.A., che erano da considerarsi come la porta d’accesso principale alla selezione in questione, sia pure rimasta non utilmente utilizzata per un ipotizzato disguido tecnico.”