Verso una definizione del principio di rotazione

Il “principio di rotazione”, peculiare per le procedure di gara cd. “negoziate”, alle quali, solitamente, accedono un numero di partecipanti limitato ed inferiore rispetto alle gare “aperte”, è finalizzato ad evitare il consolidamento di una posizione di rendita dell’operatore economico “uscente”, che potrebbe così vantare un rapporto “preferenziale” con la stazione appaltante, con grave pregiudizio del principio di concorrenza. Tale principio opera (e deve operare) nelle procedure in cui l’amministrazione appaltante “non” consente, alla fonte, la partecipazione da parte di “tutti” gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte “selezionata”, da essa stessa, tramite la scelta nell’individuazione dei soggetti da invitare (rosa di operatori discrezionalmente scelti).Pertanto, la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale e il successivo invito a tutti gli operatori interessati a presentare offerta tramite la piattaforma regionale di negoziazione consente di poter qualificare la procedura in parola indubbiamente come “aperta” al mercato anche se non tutti gli invitati hanno presentato offerta. Questo quanto affermato dal TAR Sardegna Cagliari sez. II  gennaio 2020 n. 8 ove è ribadito che  il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultima: quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, l’esclusione del c.d. gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza. Allorquando, proprio all’esito di una apertura totale al mercato, la stazione appaltante si trovi con un numero esiguo di soggetti interessati, come nel caso di specie, l’esclusione del gestore uscente non è una scelta automatica e obbligata come vorrebbe la ricorrente”. Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato anche nelle procedure negoziate, dando la possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma significa non favorirlo”.