Costituisce una forma di pubblicità valida a far decorrere il termine di impugnazione. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 4 aprile 2022 n. 2525 :”In tema di termini di impugnazione, quindi, il giudice rammenta i principi chiariti dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 12/2020 che ha, infatti, individuato «momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara», a ciascuno dei quali corrispondono «precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione». Ciò sulla base, prosegue la sentenza, di considerazioni di carattere generale per cui il momento della decorrenza del termine del ricorso continua a dipendere «dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla “informazione” e alla “pubblicizzazione” degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una “richiesta scritta” per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, 2 comma, del “secondo codice” applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale». Più nel dettaglio detti momenti vengono individuati:
a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara – comprensiva anche dei verbali (comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, ultima parte, del Codice dei contratti;
b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’articolo 76 del Codice con la condizione che esse «consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri» in modo da permettere la presentazione non solo dei motivi aggiunti ma anche del ricorso principale;
c) nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara: in tale fattispecie si prevede la dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l’accesso ma solamente se «i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta»;
d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara e accettate dai partecipanti alla gara «purchè gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati».