Il decreto slocca cantieri n.32/2019 manderà in soffitta alcune disposizioni dell’attuale codice, ma manderà, cioè quando verrà adottato il nuovo regolamento e probabilmente dopo le nuove modifiche al Codice che la commisione incaricatà rityerrà di fare. Da quel momento, non avranno pertanto più efficacia le linee-guida e i vari decreti ministeriali nel frattempo emanati. O meglio, la norma transitoria stabilisce che, a scomparire, saranno le sole disposizioni contenute nel decreto Mit 2 dicembre 2016, n. 263, sui requisiti dei soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 24, comma 2), nelle linee-guida Anac nn. 3 e 4, relative ai compiti del Rup (art. 31, comma 5) e agli affidamenti sotto-soglia (art. 36, comma 7), nei decreti Mit 10 novembre 2016, n. 248, sulle categorie superspecialistiche (art. 89, comma 11), e 7 marzo 2018, n. 49, sulla direzione dei lavori e dell’esecuzione del contratto (art. 111, commi 1 e 2), ed infine nel decreto Mibact 22 agosto 2017, n. 154, in materia di beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2).
I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE – AGGIORNAMENTO 30 aprile 2019 a cura di Edilizia e Territorio Sole 24 Ore :
ATTUAZIONE CODICE_impatto_Sblocca_cantieri_Aggiornamento_30_aprile_2019_