Lo ha stabilito il tar del Veneto in una recente sentenza del 17 marzo 2022 n. 456 in cui si legge “Detto in altri termini, in mancanza di una effettiva manifestazione di esercizio della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella selezione degli invitati, deve ritenersi insussistente il presupposto applicativo del principio di rotazione, che a quella discrezionalità, e ai fini regolatori/limitativi della stessa, è strettamente collegato (Cons. St., ord. nn. 106 e 113 del 2022).Ciò tuttavia non toglie che il dato normativo evocato nel decreto impugnato sia errato e che, vertendosi nel caso in esame non nel settore del sotto-soglia, come tale estraneo all’applicazione della normativa pro-concorrenziale di stampo europeo, bensì in ambito contrattuale di rilevanza europea, sia necessario un più approfondito scrutinio della correttezza dell’applicazione del principio di rotazione, che si traduce in concreto nella preclusione della partecipazione di un operatore economico alla indetta procedura selettiva (Tar Toscana n. 1166 e 1167 del 2021).”