Lo ha deciso ANAC nella recente delibera del 9 marzo 2022 n. 114 :”La Stazione appaltante, previa instaurazione del contraddittorio, è tenuta a valutare se gli elementi emersi costituiscano mezzi probatori idonei (in quanto precisi, diretti e concordanti) a disvelare l’esistenza del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale sulle ammissioni/esclusioni dalla gara ovvero di un accordo o di una pratica commerciale anticoncorrenziale tra le imprese tale da alterare la concorrenza, nonché a motivare adeguatamente le conclusioni raggiunte.”