Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, è legittimo il subentro dell’operatore economico esterno, senza indire una nuova gara, solo a seguito di ristrutturazione societaria dell’aggiudicatario insolvente ( nel codice dei contratti art. 106 comma 1 lett. d). Tanto è stato stabilito dalla Corte Giustizia Europea con la sentenza del 3 febbraio 2022, n. c-461/20.