La Corte di Cassazione, Sez.. I con sentenza del 5 agosto 2020 n. 16700 interviene su comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione che ne abbiano causato la mancata apposizione nelle forme di legge.
Nella specie , la Corte ha rilevato che all’onere di riserva fanno eccezione le pretese riguardanti “a) fatti estranei all’oggetto dell’appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell’iter esecutivo dell’opera, b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione nell’esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull’esecuzione dell’opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve, c) fatti c.d. continuativi, quando l’appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica”. E’ proprio a tale categoria che va ricondotta la pretesa fatta valere dall’appaltatore nel caso in questione. Infatti, la Suprema Corte ha ribadito da un lato che “le pretese aventi ad oggetto la esecuzione dei maggiori lavori sono sottoposte ad onere di riserva per le quali non può trovare applicazione la eccezione al divieto di prova per testimoni prevista dall’art. 2724 c.c.”, dall’altro, che ove, come nel caso in questione, la pretesa dell’appaltatore abbia ad oggetto una condotta colposa dei funzionari dell’Amministrazione finalizzata a impedire l’iscrizione tempestiva delle predette riserve deve ritenersi che questa sia sottratta all’onere della riserva.